ASPETTATIVA
per motivi di famiglia
L’aspettativa
per motivi di famiglia viene concessa solo a domanda dell’interessato. Si tratta
di un interesse legittimo del lavoratore
e non di un diritto, quindi l’Amministrazione non ha l’obbligo di
concederla, ma la valuterà compatibilmente con le esigenze del servizio.
Fin
tanto che l’Amministrazione non l’abbia concessa il dipendente non può lasciare
il servizio. Se entro trenta giorni l’Amministrazione non risponde la domanda
va considerata respinta.
L’interessato
può adire al T.A.R. entro 60 giorni dallo scadere dei trenta giorni.
L’Amministrazione
può concederla anche riducendo il tempo di assenza e revocarla in qualsiasi
momento (non può trasformarla in malattia). Ha comunque l’obbligo di enunciare
i motivi del provvedimento.
L’aspettativa
non può durare oltre i dodici mesi continuativi e due periodi devono essere
almeno intervallati da sei mesi di lavoro.
Al
dipendente in aspettativa per motivi di famiglia non spetta alcuna
retribuzione.